(massima n. 1)
Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la notizia dell'emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendo cosģ la sua latitanza, atteso che non esorbita dalla funzione del difensore partecipare al proprio assistito quanto possa aiutarlo a mantenere la propria libertą personale. (Fattispecie in cui il difensore aveva casualmente captato l'informazione, intravedendola sullo schermo di un computer della Procura, che un addetto stava adoperando per compilare un certificato da lui richiesto).