(massima n. 1)
L'art. 62, n. 5, c.p., nel prevedere il fatto doloso della persona offesa come causa concorrente, con l'azione o l'omissione del colpevole, a determinare l'evento, non precisa che la persona offesa debba volere lo stesso evento voluto dal colpevole, ma indica, come indice di minore gravitā del reato e della responsabilitā del colpevole, un comportamento doloso (anche se non costituente di per sé stesso reato) della persona offesa, che sia tale da costituire una concausa efficiente del reato, secondo il dettato di cui all'art. 41 c.p. (e, pertanto, anteriore, contemporaneo o susseguente all'azione o all'omissione del colpevole). Ne consegue che l'attenuante in questione trova applicazione ogni qualvolta il fatto doloso dell'offeso č tale che, se non vi fosse stato, non si sarebbe verificato l'evento nella sua forma e gravitā, indipendentemente dall'indirizzo della volontā della persona offesa e, quindi, dall'evento (risultato) avuto di mira dal dolo dello stesso. (Fattispecie in cui l'imputato, spaventato da alcuni individui che stavano per penetrare in casa a fine di furto, a (dichiarato) scopo intimidatorio, sparava alcuni colpi di pistola, uno dei quali mortalmente attingeva uno dei ladri in fuga nel momento in cui scavalcava il muro di recinzione dello stabile. La corte del merito, nella condotta di tentativo di furto da parte dell'ucciso, non aveva ritenuto individuabile il fatto doloso di cui all'attenuante de qua, mentre la Corte Suprema, andando in contrario avviso, ha espresso la massima di cui sopra).