(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, quando non si tratti di denaro, si deve tenere conto del valore economico che la cosa oggetto del danno ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell'altro, la valutazione della cosa come tale. Non è, in particolare, consentito tenere conto ai fini sopra specificati, del prezzo di affezione, maggiore di quello reale, che la cosa può avere per una determinata persona, né ha rilevanza allo stesso fine, che con azioni successive ad opera dello stesso o di altri soggetti, la cosa in questione venga utilizzata per commettere altre azioni delittuose integranti di per sé stesse uno o più reati, in relazione ai quali la tenuità o la gravità del danno eventualmente prodotto si atteggia in una autonoma tematica circostanziale. (Nella specie si è ritenuto illegittimo il diniego dell'attenuante fondato non sul valore oggettivo degli stampati oggetto dell'illecito, bensì sull'eventuale pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione per la ricettazione di moduli di carta d'identità, non rientrando tale pregiudizio nella nozione del danno quale conseguenza immediata e diretta del reato).