(massima n. 1)
Non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, seconda parte, c.p. (come modificato dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1990 n. 19), nel caso di cessione di sostanze stupefacenti, giacché, quand'anche il lucro conseguito a seguito di tale cessione fosse di speciale tenuità, non potrebbe comunque mai ritenersi soddisfatta l'altra condizione prevista dalla norma, e cioè la speciale tenuità del danno o del pericolo derivanti al consumatore dall'azione dello spacciatore, sia perché si verte in materia di tutela della salute della persona, sia perché occorre tener conto non dei soli danni immediati, ma anche di quelli non immediati, pur sempre ricollegabili all'uso delle sostanze in questione.