(massima n. 1)
Nel caso di pluralità di furti, quando risultino sottratte, in tempi diversi, cose di valore non particolarmente lieve e cose per le quali sia invece oggettivamente configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, detta attenuante, con riguardo a queste ultime, non può essere esclusa sol perché non risulti accertato se le singole sottrazioni abbiano avuto ad oggetto, ogni volta, solo le cose di tenue valore ovvero anche altre.