(massima n. 1)
Può configurarsi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità), nel caso di furto di energia elettrica quando, sia pure mediante uso di un abusivo collegamento avente carattere di stabilità, il prelievo dell'energia elettrica avvenga azionando di volta in volta gli interruttori, dandosi luogo, in tal modo, a tanti furti distinti ciascuno dei quali avente ad oggetto soltanto l'energia consumata mediante il singolo prelievo.