(massima n. 1)
Il giudice non può esimersi dall'affrontare questioni controverse in sede interpretativa, né basare il diniego di richieste avanzate dalla difesa limitandosi ad evidenziare i contrasti giurisprudenziali esistenti sulle suddette questioni, ma deve farsi carico di enunciare, sia pure in maniera sintetica, i termini del contrasto, aderendo argomentatamente ad una delle soluzioni prospettate ovvero proponendone una propria. La pronuncia contenente un siffatto diniego è affetta dal vizio di motivazione e, pertanto, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. (Fattispecie di tentata rapina, nella quale la Suprema Corte ha annullato con rinvio la motivazione del giudice di merito nel punto in cui era stata rigettata la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., sul rilievo del contrasto giurisprudenziale circa l'applicabilità di essa ai reati contro il patrimonio realizzati in forma di tentativo).