(massima n. 1)
A seguito dell'inciso aggiunto con l'art. 2 della L. del 7 febbraio 1990, n. 19 nel testo dell'art. 62, n. 4 c.p., secondo il quale «Nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuitą, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuitą», l'attenuante č applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura del bene oggetto di tutela. (Nella specie si trattava di un'ipotesi di reato di violazione di sigilli - apposti su una costruzione abusiva - nella quale, tuttavia, l'attenuante non č stata applicata, non ritenendosi la sussistenza del requisito della «speciale tenuitą», trattandosi di reato commesso per completare, in area vincolata a verde cimiteriale, un manufatto in cemento armato, di notevole grandezza: 2.400 mc. e 600 mq.).