(massima n. 1)
Sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4) nell'ipotesi di furto di una carta telefonica Sim, la quale ha un costo modesto (20 o 25 euro) e un credito telefonico che, ove sussistente, non supera i cinquanta o i cento euro; né si determinano a seguito del detto furto, danni ulteriori posto che il titolare della carta rubata può conservare il numero di telefono che gli era stato attribuito.