(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, il concetto di «fatto ingiusto», pur comprendendo in sé qualsiasi comportamento, intenzionale o colposo, legittimo o illegittimo, purché idoneo a scatenare, l'altrui reazione, presuppone pur sempre la volontarietà dello stesso; lo stato d'ira che scatena la reazione offensiva al fatto ingiusto altrui deve essere a questo legata da un nesso di causalità, non già di semplice occasionalità, essendo indispensabile l'esistenza di un rapporto di proporzione e di adeguatezza tra fatto provocante e fatto provocato. Esula, pertanto, l'attenuante della provocazione nell'ipotesi in cui la reazione iraconda risulti determinata dal fatto altrui del tutto accidentale, per il venir meno dell'indispensabile nesso di causalità giuridica tra i due fatti. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, i giudici di merito avevano negato l'attenuante della provocazione, avendo ritenuto del tutto accidentale lo sfioramento del mento dell'imputato, con la carta di circolazione, da parte del vigile urbano).