(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, per stabilire l'adeguatezza psicologica della condotta alla afflizione determinata nell'agente dall'altrui comportamento, il giudice di merito non puņ limitare l'esame alla condotta ultima della persona oggetto dell'azione delittuosa, ma deve considerare tutta l'eventuale serie di atti contrari a norme giuridiche o a regole primarie di convivenza che si siano succeduti nel tempo ed accertare se questi siano stati idonei, sul piano causale, a potenziare «per accumulo» la carica afflittiva di ingiusta lesione dei diritti dell'offeso e tali da assumere rilevanza nel rapporto causale offesa-reazione. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva escluso l'attenuante della provocazione per sproporzione tra fatto ingiusto altrui ed azione omicidiale).