(massima n. 1)
Ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p., il fatto ingiusto altrui può essere realizzato non solo da un comportamento antigiuridico ma anche dalla violazione di norme sociali o di costume e deve contenere in sé la potenzialità di suscitare una commotio animi nel senso di una intensa eccitazione capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso nei confronti di soggetto che aveva proposto all'imputato, il quale aveva reagito, di intrecciare con lui una stabile relazione omosessuale. La circostanza attenuante non è stata ravvisata sul rilievo che la pregressa conoscenza tra vittima ed omicida, implicando la consapevolezza da parte di quest'ultimo delle tendenze omosessuali dell'altra, annullava di fatto la potenzialità commotiva, privando il comportamento della parte lesa di quella inopinatezza che poteva suscitare un irrefrenabile impulso reattivo. Inoltre, vi era enorme sproporzione tra azione e reazione).