(massima n. 1)
Lo «stato d'ira» previsto, quale circostanza attenuante, dall'art. 62 n. 2 c.p., proprio perché — diversamente dall'«impeto d'ira» di cui parlava il codice penale previgente — può consistere anche in un'alterazione emotiva che si protrae nel tempo, è riferibile ad un fatto anche non in rapporto di immediatezza con la reazione, purché, tuttavia, collegato ad un avvenimento più prossimo ed idoneo a determinare la reazione medesima, e sempre che quest'ultima non si sia tramutata da passione in sentimento di odio, rancore o altro.