(massima n. 1)
Non vi è compatibilità tra l'attenuante della provocazione e un reato a condotta abituale, quale quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 c.p., contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura che si ripetono e si replicano nel tempo, posto che in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.