(massima n. 1)
L'illecito penale, č sempre «immorale» per definizione ma moralmente apprezzabili possono essere i motivi che lo hanno determinato, i quali vanno quindi valutati nella loro autonoma rilevanza quando si faccia questione della ricorrenza o meno dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p. (Nella specie il giudice di merito aveva confuso la riprovevolezza del fatto delittuoso con la riprovevolezza dei motivi, ritenendo che «nella coscienza sociale non č considerata morale l'uccisione di un uomo neppure quando si agisce per una ragione iraconda determinata da fatto ingiusto altrui»).