(massima n. 1)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non può invocare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., ossia avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale, colui che si rende responsabile dell'inquinamento ed adduca di averlo cagionato per esigenze produttive e di tutela dei posti di lavoro, in quanto il valore ambiente e la qualità della vita sono percepiti oggi quali valori sociali e morali primari della coscienza sociale.