(massima n. 1)
Non sussiste alcuna incompatibilitą tra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 c.p. (introduzione in abitazione) e quella di cui all'art. 61 n. 5 stesso codice (minorata difesa), le quali ricorrono quando il fatto, consumato in un luogo destinato ad abitazione, venga commesso nelle condizioni cui si riferisce l'art. 61 n. 5 c.p., integranti una situazione di minorata difesa e che costituisca quel quid pluris che caratterizza quest'ultima aggravante, differenziandosi dall'altra. (Fattispecie di furto commesso in un ospedale in danno di ricoverati che si erano allontanati, al momento del furto, per motivi di svago, motivi che, secondo il ricorrente, rendevano non configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., tesi respinta dalla Corte di cassazione).