(massima n. 1)
A seguito della declaratoria di illegittimitā costituzionale dell'art. 61, n. 11 bis, c.p., introdotto dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha previsto la nuova circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di una persona che illegalmente si trovi sul territorio nazionale (Corte cost., n. 249/2010), l'imputato ha interesse a far valere, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p., la sopravvenuta illegittimitā parziale della contestazione in conseguenza dell'effetto abolitivo prodotto dalla su citata pronuncia, quando la valutazione dell'ipotesi circostanziale abbia influito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento, in cui la pena base č stata calcolata all'esito di un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata aggravante).