(massima n. 1)
Se di norma la possibilitą di trarre profitto dal rapporto di fiducia non č pił sfruttabile con la cessazione del rapporto di dipendenza o di servizio, la configurabilitą dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. non viene tuttavia meno quando, nonostante la fine del rapporto, l'imputato si sia ancora potuto avvalere delle situazioni e degli effetti favorevoli precostituitisi durante lo svolgimento di esso derivanti dall'affidamento di cui beneficiava.