(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., la prestazione di servizio, alla cui base sia riscontrabile un rapporto di fiducia tra le parti, non può costituire l'oggetto materiale del delitto, ma deve essere allo stesso preesistente e tale da agevolarne la commissione. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, osservando che il contratto di servizi sottoscritto dalle parti aveva costituito l'oggetto del delitto di truffa, in quanto concluso per effetto dei raggiri accertati nel giudizio di merito).