(massima n. 1)
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al p.u. lesioni personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può concorrere con quello di resistenza a p.u.