(massima n. 1)
In tema di aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualitą di ministro di un culto, non č necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma č sufficiente che a facilitarlo siano serviti l'autoritą ed il prestigio che la qualitą sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualitą. (Nella specie la corte ha ritenuto sussistente la aggravante in riferimento a truffe commesse da un ministro del culto, confessore e padre spirituale della vittima).