(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 9 c.p. relativa all'abuso di poteri e alla violazione di doveri pubblici, prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e pubblico servizio e ricorre ogni qualvolta l'attivitą del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle mansioni affidate al pubblico dipendente. (Fattispecie in tema di furto commesso da ferroviere che aveva prelevato merce da vagoni a lui non affidati).