(massima n. 1)
In tema di applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità il riferimento alle condizioni economico-finanziarie del soggetto passivo del reato è ammissibile e rilevante solo quando, accertato che il danno sofferto non ha una oggettiva entità tale da poter essere qualificata notevole, se ne verifica la valenza anche con riferimento alle particolari situazioni della parte lesa per la quale può divenire gravemente pregiudizievole la depauperazione di una somma che tale non sarebbe per un soggetto di media disponibilità finanziaria.