(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1181 c.c. — a norma del quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente — il suddetto rifiuto, integrando l'esercizio di un diritto espressamente previsto dalla legge, non può costituire in colpa il creditore che tale diritto abbia esercitato.