(massima n. 1)
In tema di delitto tentato contro il patrimonio la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p., può essere riconosciuta soltanto se, essendo le modalità del fatto criminoso idonee a fornire concrete indicazioni sull'entità del danno, risulti rigorosamente dimostrato che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità.