(massima n. 1)
In tema di reato continuato, l'esclusione, a determinati fini, del carattere unitario (in senso normativo) dell'illecito deve essere specificamente prevista dalla legge, valendo in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietą. Pertanto, ai fini del giudizio sulla rilevante gravitą del danno, di cui all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 c.p., non deve tenersi conto del danno cagionato da ogni singola violazione, ma deve aversi riguardo al complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato come pluralitą di episodi tra loro isolati.