(massima n. 1)
Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entitā del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato č stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante.