Cassazione civileSez. IIsentenza n. 3814del 15 aprile 1998
(1 massima)
(massima n. 1)
Il creditore non č tenuto ad accettare un adempimento parziale, pur avendo facoltā, in previsione di contestazioni di una sua maggiore pretesa od altro, di accettare o domandare un pagamento parziale.