(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della circostanza aggravante della minorata difesa, l'etā avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla L. n. 94 del 2009, č rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa luciditā o incapacitā di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalitā. (Fattispecie in tema misura cautelare disposta per truffa consumata, con le medesime modalitā, in danno di numerose persone, tutte di etā compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni).