(massima n. 1)
Le circostanze di persona che, ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. aggravano il reato quando l'agente ne approfitti possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall'agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell'Autoritą pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in relazione ad una serie di truffe, connesse all'abusivo esercizio delle professioni di psicologo, psicoterapeuta e medico psichiatra, poste in essere dall'imputato in danno dei pazienti).