(massima n. 1)
Sussiste l'aggravante dell'aver agito con crudeltą e sevizie nella condotta di chi infierisce lungamente e rabbiosamente sulla vittima fino a massacrarla, con una condotta che eccede i limiti della normalitą causale, essendo irrilevante che la vittima abbia potuto o meno percepire l'afflittivitą di tutti gli atti di crudeltą.