(massima n. 1)
La circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltą verso le persone ricorre quando le modalitą della condotta rendono obiettivamente evidente la volontą di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un "quid pluris" rispetto all'attivitą necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuitą e superfluitą dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del pił elementare senso d'umana pietą. (Nel caso di specie, la condotta si era concretizzata nell'avere denudato la vittima gią priva di sensi e nell'averla poi schiacciata, passandovi sopra due volte con l'autovettura).