(massima n. 1)
L'art. 1181 c.c., attribuendo al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di accettare un adempimento parziale consente di riconoscergli, in mancanza di espresse disposizioni o principi generali in contrario, anche quella di chiedere giudizialmente il pagamento di una sola parte della somma dovuta. Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento degli interessi può essere proposta non solo cumulativamente con quella di pagamento del capitale, ma anche separatamente, tanto se si tratta di interessi moratori, e quindi complementari al credito pecuniario, quanto se si tratta di interessi convenzionali o compensativi, aventi struttura autonoma, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per il debitore, il quale può evitare i maggiori oneri connessi alla duplicazione dei giudizi costituendo in mora il creditore mediante l'offerta del pagamento dell'intero, oppure chiedendo l'accertamento negativo del credito.