(massima n. 1)
Ricorre la circostanza aggravante dell'avere, nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell'evento, di cui all'art. 61, n. 3, c.p., quando l'evento, non voluto né considerato di sicuro accadimento, si presenti come altamente possibile e probabile in riferimento alla condotta posta in essere. Il giudizio relativo a tale grado di probabilità è rimesso al giudice di merito che può formare il proprio convincimento valutando ogni emergenza processuale.