(massima n. 1)
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p., č necessario accertare che la volontā dell'agente, al momento della commissione del reato-mezzo (aggravato dalla circostanza), era diretta al fine di commetterne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l'impunitā di un altro reato. Quanto al primo degli indicati scopi, il reato alla cui perpetrazione il reato mezzo č funzionalmente preordinato, deve essere giā presente nella mente dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica. La circostanza aggravante dello scopo della impunitā presuppone, invece, che il reato principale sia stato commesso o tentato e postula anch'essa un collegamento finalistico consistente nell'intento di commettere un reato, non come fine a se stesso, ma quale mezzo per sottrarsi alle conseguenze penali derivanti da un altro reato.