(massima n. 1)
L'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p. ha carattere esclusivamente soggettivo ed il suo fondamento sta sulla maggiore insensibilitą etica e nella pił marcata pericolositą dimostrata dall'agente: per la sua sussistenza č quindi sufficiente accertare la volontą colpevole di commettere il reato-fine, indipendentemente dalla consumazione del medesimo; conseguentemente deve ritenersi altresģ irrilevante che in ordine a tale reato debba applicarsi una causa di non punibilitą, di improcedibilitą o di estinzione.