(massima n. 1)
In tema di applicabilità dell'aggravante del «nesso teleologico» (art. 61, n. 2, c.p.) al delitto di corruzione propria, l'aggravante de qua non è configurabile rispetto ad illeciti penali — quali l'omissione di atti di ufficio, l'abuso di ufficio, l'omissione di rapporto, la rivelazione di segreti di ufficio, ecc. — che alla corruzione sono legati da immediato rapporto esecutivo, in forme intrinsecamente espressive della violazione dei doveri d'ufficio. Per contro, essa ben può applicarsi, a quelle altre trasgressioni di natura penale (il concorso in contrabbando, nel falso, nell'associazione per delinquere, ecc.) che, pur indirettamente ed in via mediata derivanti dallo stesso fatto corruttivo, si pongano oltre le forme tipiche direttamente esplicative della violazione degli stessi doveri, attingendo l'offesa di ulteriori e diversi interessi protetti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in oggetto giudicando sussistente il «nesso teleologico» tra il reato di corruzione propria e quello di evasione tributaria, di cui alla legge 7 agosto 1982 n. 516 e succ. modif.).