(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione fra episodi per i quali siano stati emanati diversi provvedimenti applicativi di misure cautelari, in relazione al disposto di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., può attribuirsi rilevanza alla presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 1991 n. 203, sotto il profilo dell'esistenza del “fine di agevolare l'attività” delle associazioni criminose di tipo mafioso, anche quando alla detta aggravante non si accompagni quella del nesso teleologico prevista dall'art. 61 n. 2 c.p.