(massima n. 1)
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., concernendo l'elemento intenzionale del reato, ha natura soggettiva, e pertanto si applica per il solo fatto che l'agente commetta un reato allo scopo di eseguirne (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in concorso formale, senza che assuma rilievo la mancata consumazione del reato fine, ovvero la sua improcedibilitā, dal momento che, nel primo caso, la condotta effettivamente realizzata č, di per sč, sufficiente ad integrare gli estremi della circostanza aggravante, nel secondo, manca solo una condizione per la punibilitā del reato fine, come tale irrilevante per la ravvisabilitā dell'aggravante in relazione al reato strumentale.