(massima n. 1)
In applicazione del principio di specialitā, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p., di natura soggettiva in quanto applicabile a carico di chi commette un delitto allo scopo di realizzare un ulteriore delitto, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunitā, viene assorbita nel delitto di rapina impropria, laddove la volontā del soggetto di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunitā č stata assunta come elemento costitutivo. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere nuovamente valutata come aggravante teleologica di un delitto di omicidio volontario, la finalitā di assicurarsi il prodotto del delitto con violenza, costituente il dolo specifico del riconosciuto delitto di rapina impropria).