(massima n. 1)
Deve escludersi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui il reato di lesioni o maltrattamenti sia compiuto per ragioni di pura gelosia che, collegata ad un sia pure abnorme desiderio di vita in comune, non č, da sola, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza.