(massima n. 1)
La circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno cosģ lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravitą del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, pił che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ravvisato l'aggravante in relazione ad un tentato omicidio commesso in danno di persona che aveva disatteso l'intimazione dell'imputato ad interrompere la relazione sentimentale con la propria sorella minorenne).