(massima n. 1)
In tema di esercizio della professione forense, l'asserita mora del cliente nel corrispondere il compenso può giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d'opera recesso che deve comunque avvenire senza pregiudizio del cliente stesso, ai sensi dell'art. 2237 c.c. ma non giustifica in alcun modo lo svolgimento della prestazione senza la dovuta diligenza (art. 2236).