(massima n. 1)
Il cosiddetto «ausiliario del traffico» non riveste, per tale sola qualifica, la qualitą di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attivitą č circoscritta dall'art. 17, comma 132, Legge 15 maggio 1997 n. 127, cosģ come interpretato dall'art. 68 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalitą del parcheggio in concessione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto l'imputato aveva cagionato lesioni ad un ausiliario del traffico, al fine di impedire la contestazione da parte di costui di una violazione del codice della strada in materia di circolazione dei veicoli, non rientrante nelle competenze a lui affidate dalla legge).