(massima n. 1)
Le complesse ed articolate funzioni attribuite ai tecnici di radiologia medica dalla L. 31 gennaio 1983, n. 25 (artt. 4 e 8), in sostituzione dell'art. 11 L. 4 agosto 1965, n. 1103 e dell'art. 24 reg. approvato con D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sostanziano, ad abundantiam, l'oggettivitā del servizio di utilitā collettiva, configurante l'incaricato di pubblico servizio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 358 c.p., anche nella modifica apportata dall'art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86, non potendo relegarsi le funzioni di stretto legame collaborativo del medico, assegnate al tecnico radiologo, alle mansioni di ordine ed alla prestazione di opera meramente materiale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, č stata ritenuta legittima l'applicazione della norma dell'art. 542, comma terzo, n. 1 (procedibilitā d'ufficio) e di quella di cui all'art. 61 n. 9 c.p. (aggravante della violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio).