(massima n. 1)
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il medico di fiducia che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della L. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in quanto è la stessa legge ad equiparare tali funzioni a quelle dei medici del Servizio sanitario nazionale, inserendole all'interno di uno specifico iter che, avendo contemporaneamente carattere sanitario ed amministrativo, non può non essere considerato in modo unitario; né può affermarsi che l'unico momento della predetta attività che assume rilievo pubblicistico sia quello della certificazione, poiché questa altro non è che l'attestazione delle mansioni già espletate dall'agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa.