(massima n. 1)
La circostanza che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Usl sia retta dalle norme del codice civile, non vale a rendere privatistica la natura delle prestazioni dei suddetti soggetti le quali sono inserite nell'attivitą, certamente di natura pubblica, del servizio sanitario. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che dovesse riconoscersi la qualifica di incaricati di un pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all'assistenza con rapporto diretto e personale del malato).