(massima n. 1)
Agli effetti della legge penale č pubblico ufficiale chi, in forza di legge o di regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare, con la sua volontā, la volontā sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il quale č chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive, esecutive) o anche aventi carattere accessorio attinenti all'attuazione dei fini istituzionali dei predetti enti. Si ha invece esercizio di un pubblico servizio in caso di attivitā esecutiva, del tutto sussidiaria, sfornita di potere d'imperio. (Nella specie č stato ritenuto che le mansioni svolte dall'imputato, coadiutore addetto alla segreteria generale dell'ufficio leva, scevre di potestā d'imperio, estranee a qualsiasi potere decisionale del consiglio di leva, presentavano connotazioni di mera sussidiarietā e di modesta complementarietā nell'ambito del detto ufficio e come tali dovevano essere considerate quali attribuzioni di un incaricato di pubblico servizio).