(massima n. 1)
Alla stregua dell'art. 358 c.p., sostituito dall'art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, va esclusa la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio per chi svolga soltanto semplici mansioni di ordine e per la prestazione di opera meramente materiale. (Nella fattispecie - relativa a procedimento incidentale de libertate - la Suprema Corte ha ritenuto che non potesse escludersi la qualitą di incaricato di pubblico servizio di un tecnico di rete della Sip, avente la possibilitą di intervenire con operazioni urgenti e, quindi, fruente presumibilmente di una certa autonomia).